Il giudice potrĂ tenere in considerazione la scarsitĂ delle risorse e la complessitĂ clinica del caso per accertare la colpa del personale sanitario. Il quale sarĂ punibile solo per colpa grave. La premier, stamattina nelle Marche a sostegno di Acquaroli con gli altri vicepremier, questo pomeriggio riunisce il Cdm
Diverse novitĂ per il sistema sanitario in discussione al Cdm di oggi, riunito dalla premier Giorgia Meloni, dopo essersi recata questa mattia nelle Marche per sostenere la candidatura di Acquaroli con gli altri vicepremier. Sul tavolo di Palazzo Chigi c’è infatti lo schema di un disegno di legge delega in materia di professioni sanitarie, con “disposizioni relative alla responsabilitĂ professionale degli esercenti e le professioni sanitarie”. Fra le varie novitĂ , qualche ritocco al codice penale che fa diventare strutturale lo “scudo penale” dedicato ai medici introdotto in misura parziale (e temporanea) dal governo Draghi nel 2021.
Nel dettaglio l’articolo 590 sexies (ResponsabilitĂ colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario) viene riformulato ad hoc per consentire ai sanitari di rispondere penalmente nel caso di lesioni e omicidio colposo del paziente soltanto nei casi di colpa grave, escludendo la responsabilitĂ per colpa lieve quando le cure siano state prestate nel rispetto delle linee guida ufficiali o delle buone pratiche clinico-assistenziali.
A questo si aggiunge poi un nuovo articolo, il 590 septies (Colpa nell’attivitĂ sanitaria), secondo cui nell’accertamento della colpa del medico o del suo grado si dovrĂ tenere conto anche della “scarsitĂ delle risorse umane e materiali disponibili, nonchĂ© delle eventuali carenze organizzative”, quando queste due non sono evitabili da parte dell’esercente l’attivitĂ sanitaria, ma anche “della mancanza, limitatezza o contraddittorietĂ delle conoscenze scientifiche sulla patologia o sulla terapia, della concreta disponibilitĂ di terapie adeguate, della complessitĂ della patologia o della concreta difficoltĂ dell’attivitĂ sanitaria”, oltre alla presenza di situazioni di urgenza o di emergenza del caso concreto.
Dal codice penale a quello civile. Il ddl del governo mette mano anche sulla legge Gelli-Bianco del 2017, escludendo la responsabilitĂ civile di strutture e singoli professionisti qualora le prestazioni siano state erogate nel rispetto delle linee guida o delle buone pratiche cliniche. Inoltre, anche in questo caso il giudice potrĂ tenere in considerazione la scarsitĂ di risorse o la complessitĂ clinica del caso per l’accertamento della colpa del medico. Accanto alle novitĂ sul codice, il pacchetto di modifiche punta anche al potenziamento della formazione sanitaria specialistica e all’aumento dell’attrattiviutĂ del servizio sanitario nazionale.