Una sentenza della Consulta, un tema delicato e complesso, niente chiusure
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il divieto di adozione all’estero per le persone non coniugate, con una motivazione molto rilevante. Il divieto, scrive la Consulta, “non è più funzionale all’esigenza di assicurare al minore le più ampie tutele giuridiche associate allo status filiationis” poiché la legge che ha abolito la distinzione tra figli legittimi e figli naturali fa sì che non vi sia più differenza tra i figli delle coppie sposate e i figli di persone non coniugate. Non valgono neppure le preoccupazioni per le condizioni ambientali del minore adottato, perché “l’aprioristica esclusione delle persone singole dalla genitorialità adottiva non è un mezzo idoneo a garantire al minore un ambiente stabile e armonioso”.
Come si vede le motivazioni non fanno riferimento al carattere internazionale dell’adozione da parte di un singolo: la sentenza riguarda questa categoria perché è stata emanata per rispondere al Tribunale dei minorenni di Firenze, che dopo aver negato a una signora il decreto di idoneità all’adozione di un minore straniero, aveva chiesto alla Consulta di verificare la costituzionalità della legge in base alla quale aveva dovuto negare il permesso. Se ne può dedurre che se la stessa richiesta fosse inoltrata in relazione all’idoneità all’adozione di un minore residente in Italia, la sentenza sarebbe la stessa. Questo dovrebbe indurre i legislatori a cancellare la norma non solo per le adozioni all’estero ma per tutte le adozioni: la frase della sentenza in cui si parla di “aprioristica esclusione delle persone singole dalla genitorialità” non lascia dubbi sull’opinione della Consulta su tutta la materia. Restano in vigore le altre condizioni per consentire l’adozione, ma tra queste non ci sarà più la condizione obbligata di coniugato.
È l’estensione di un diritto, e la cancellazione di una discriminazione che non ha più ragion d’essere, proprio come quella tra figli legittimi e naturali. Per questo dovrebbe essere considerata con favore anche dai più strenui difensori della famiglia tradizionale, che può essere promossa ma non imposta.