La politica migratoria non la fa un giudice

Perché la Cassazione ristabilisce l’ordine sulla definizione dei paesi sicuri. Un pronunciamento che segna un punto per il potere esecutivo mentre limita l’ambito della possibile disapplicazione della normativa da parte del potere giudiziario

La corte di Cassazione, chiamata a esprimere un parere sulla sindacabilità da parte del giudice della definizione di paese sicuro, nel quale dunque è possibile rinviare gli immigrati cui non si concede il diritto d’asilo, ha risposto che “nell’ambiente normativo anteriore al decreto legge del 23 ottobre 2024… il giudice ordinario… può valutare… ed eventualmente disapplicare…allorché la designazione (di paese sicuro) operata dall’autorità governativa contrasti in modo manifesto con i criteri stabiliti dalla normativa europea o nazionale”. In questa affermazione piuttosto contorta si devono notare due dati: in primo luogo la discrezionalità del giudice ordinario valeva prima dell’approvazione della legge sui paesi sicuri, il che dovrebbe far capire che ora invece, per richieste successive, la disapplicazione non è più lecita, inoltre anche per i casi precedenti spetta al giudice dimostrare che vi sia “contrasto manifesto” con le definizioni governative. In sostanza, la Cassazione giustifica l’intervento del giudice ordinario che in casi specifici e con motivazioni manifeste disapplica la normativa, o meglio lo poteva fare finché l’elenco dei paesi sicuri non è diventato legge dello stato, ma fa intendere che d’ora in poi quei comportamenti non saranno più considerati legittimi.

Sul piano delle argomentazioni la Cassazione sembra muoversi con l’intenzione di non scontentare nessuno, ma, nella sostanza, questo pronunciamento segna un punto per il potere esecutivo mentre limita l’ambito della possibile disapplicazione della normativa da parte del potere giudiziario. C’è da sperare che la guerriglia giudiziaria sull’applicazione o meno della normativa sui paesi sicuri finisca così, con una certa tolleranza sugli eccessi del passato, ma con la definizione di un percorso più definito per il futuro. Il principio è chiaro: il governo decide i paesi sicuri, il giudice il caso singolo. Che la magistratura accetti di rispettare le indicazioni, rinunciando a esondare dai propri argini, ovviamente è tutto da vedere.

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