Parte il terzo trasferimento di migranti nei centri in Albania

La nave Cassiopea è partita oggi con a bordo 49 migranti verso il paese balcanico “dove saranno avviate le procedure di accoglienza, trattenimento e valutazione dei singoli casi”

Riparte l’operazione di trasferimento dei migranti in Albania. La nave “Cassiopea” è partita con a bordo 49 migranti diretti nei centri “dove saranno avviate le procedure di accoglienza, trattenimento e valutazione dei singoli casi”, fa sapere il Viminale, aggiungendo che ci sono “53 ulteriori migranti che hanno presentato spontaneamente il proprio passaporto per evitare il trasferimento: una circostanza di particolare rilievo, in quanto consente di attivare le procedure di verifica delle posizioni individuali in tempi più rapidi anche a prescindere del trattenimento, aumentando le possibilità di procedere con i rimpatri di chi non ha diritto a rimanere in Ue”.

Dopo l’accordo tra la premier Giorgia Meloni e il primo ministro albanese Edi Rama siglato nel novembre 2023, che prevede l’apertura di due centri (come spiegato qui) in territorio albanese sotto la giurisdizione italiana, nello scorso ottobre era salpata verso l’Albania una prima nave, la Libra, con 16 migranti a bordo. La loro permanenza nei centri per richiedenti asilo era però durata poco. Quattro furono riportati in Italia il giorno stesso dell’arrivo (due perché minorenni, due perché considerati fragili). Per gli altri arrivò nei giorni seguenti la mancata convalidazione del trattenimento “dovuto all’impossibilità di riconoscere come ‘paesi sicuri’ gli stati di provenienza, con la conseguenza dell’inapplicabilità della procedura di frontiera” da parte del tribunale di Roma. Nel novembre del 2024, i giudici romani si rimisero alla Corte di giustizia europea con un rinvio pregiudiziale, dopo aver sospeso il trattenimento di sette migranti, arrivati nei cpr in Albania nello stesso mese con il secondo trasferimento via nave. A dicembre la Cassazione sentenziò che il giudice incaricato di convalidare i provvedimenti, pur essendo garante del diritto fondamentale alla libertà personale nel singolo caso, non può sostituirsi all’autorità governativa nella definizione dei paesi sicuri, cioè alle valutazioni di competenza esclusiva del ministro degli Esteri e degli altri ministri coinvolti.

Di più su questi argomenti:

Leave a comment

Your email address will not be published.