Con 79 voti a favore, un solo contrario e 61 astenuti il Senato ha approvato in via definitiva il Dl Campi Flegrei già precedentemente approvato dalla Camera: adesso, quindi, le “Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei” così come era stato chiamato in precedenza il documento, diventano legge. Ha espresso grande soddisfazione il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, che ha ringraziato i parlamentari che lo hanno sostenuto “e mi dispiace che l’opposizione abbia deciso di non votare a favore, pur trattandosi di un provvedimento di estrema importanza per la prevenzione sui rischi naturali, in una delle zone più vulnerabili al mondo“.
I sette articoli della nuova legge
Ma qual è il contenuto del provvedimento che prova a mettere ancora più al sicuro un’area ad alto rischio come quella della Caldera dove vivono quasi un milione di persone?
Articolo 1
L’articolo 1 spiega che le nuove disposizioni dovranno fronteggiare, “anche mediante il ricorso a procedure semplificate e altre disposizioni di accelerazione, gli effetti dell’evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell’area dei Campi Flegrei.
Articolo 2
Il secondo articolo riguarda la predisposizione e l’attuazione di un piano straordinario che dovrà tutelare “la zona interessata dalle conseguenze del fenomeno bradisismico, da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento d’urgenza in esame”. L’articolo spiega che sarà la Protezione Civile, con il supporto di esperti e amministrazioni locali a svolgere “i primi lavori di delimitazione sul territorio interessato”. Inoltre sarà necessario uno “studio di microzonazione sismica” (di terzo livello), un’analisi sulla vulnerabilità sismica dell’edilizia pubblica che potrà essere svolta anche con l’aiuto dei centri di competenza.
Articolo 3
Il terzo articolo prevede che entro 45 giorni dall’entrata in vigore della nuova legge dovrà essere redatto un piano di comunicazione destinato alla popolazione per il potenziamento e lo sviluppo di iniziative già avviate nell’area interessata.
Articolo 4
L’articolo numero 4 prevede che Protezione Civile, Regione Campania, Prefettura di Napoli e tutti gli enti e le amministrazioni territoriali interessati, redigano uno specifico piano speditivo di emergenza per il territorio interessato entro 60 giorni: c’è anche un clausola finanziaria con un limite di spesa pari a 750mila euro per il 2023.
Articolo 5
L’articolo 5 “prevede che la Regione Campania coordini le attività di verifica e individuazione delle criticità da superare, per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e di altri servizi essenziali”, si legge sul testo per i Campi Flegrei. Per questo motivo, la Regione Campania avrà a disposizione 200mila euro per il 2023 e la stessa Regione dovrà destinare “risorse al comune di Pozzuoli per l’apertura al transito delle gallerie di collegamento tra il porto di Pozzuoli e la viabilità di accesso alla tangenziale di Napoli e per la loro manutenzione per l’anno 2024”.
Articolo 6
L’articolo 6 dà pieni poteri alla Città Metropolitana di Napoli per tutto ciò che riguarda il coordinamento oltre alla produzione di un piano dei fabbisogni che non superi 6,8 milioni di euro: se il caso, si dovranno attivare “procedure straordinarie per gli appalti pubblici in caso di somma urgenza e di protezione civile (comma 3) e di prestazioni di lavoro straordinario, a favore del personale della Regione Campania direttamente impiegato nelle attività indicate dal presente decreto-legge, per una spesa pari a 50mila euro”. Le figure ricercate a tempo determinato dovranno essere specializzate in materia di rischio sismico e vulcanico.
Articolo 7
L’articolo 7, infine, individua la copertura finanziaria complessiva della nuova legge quantificata “a 16.942.858 euro per l’anno 2023 e a 857.142 euro per l’anno 2024) sia a quelli di conto capitale (quantificati pari a 37.200.000 euro per l’anno 2024″.