Due anni di congedo retribuito da lavoro, nell’arco dell’intera vita lavorativa, per accudire e prestare assistenza a familiari con disabilità.
È quanto stabilito dall’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/ 2001 (successivamente modificato dal d.lgs. n. 119 del 2011) che ampliando i diritti previsti dalla legge 104, ha introdotto l’istituto per cui il coniuge convivente di un soggetto con handicap abbia diritto a fruire di un congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni per prestare assistenza e cura alla persona cara.
Ma come funziona nello specifico e a chi spetta?
Vediamo meglio.
Chi può beneficiare del congedo
Secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 119 del 2011, che ha ampliato la platea dei soggetti a cui tale diritto è riconosciuto, sono beneficiari del congedo straordinario (in un odine di priorità):
- il coniuge convivente una persona portatrice di handicap grave;
- i genitori (naturali o adottivi e affidatari) anche nel caso in cui non siano conviventi con il figlio, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
- uno dei figli conviventi qualora vi sia una situazione di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei genitori;
- uno dei fratelli o delle sorelle conviventi.
La convivenza deve risultare da certificazione anagrafica (dal 13 agosto 2022 è riconosciuto anche al convivente di fatto al pari del coniuge e della parte dell’unione civile) mentre la persona portatrice di disabilità, per vedersi riconosciuto il diritto all’accompagnatore con 104 in stato di congedo, non deve trovarsi in una situazione di ricovero a tempo pieno, fatta eccezione i casi in cui siano propri i sanitari a richiede la presenza dell’accompagnatore che presta assistenza.
Logicamente, la persona per cui si richiede il congedo deve trovarsi in situazione di disabilità grave (ai sensi dell’art. 3, c.3, prevista dalla legge n. 104/92) riconosciuta dall’apposita Commissione Medica Integrata ASL/INPS (art. 4, co. 1, L. 104/92) mentre la persona che viene messa in congedo retribuito dal proprio lavoro devono essere dipendenti, pubblici o privati, anche se in part time.
Come si presenta la domanda, durata e modalità di fruizione del congedo
La domanda deve essere presentata telematicamente accedendo sul sito Inps al servizio di “Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito” o, in alternativa, rivolgendosi ai patronati per la presentazione della domanda.
Al datore di lavoro, invece, va presentata copia della domanda inviata con relativa presentazione all’Inps.
Il congedo può essere fruito per un periodo massimo di 2 anni durante l’arco della vita lavorativa e, contestualmente non potranno svolgere altra attività perché durante il periodo di congedo spetterà alla persona in congedo straordinario per 104 un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione; occorre ricordarsi, però, che i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e trattamenti di fine servizio pur essendo validi, invece, ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio.
Questi 24 mesi spettano per ciascuna persona portatrice di handicap e sono, dunque, cumulabili nel caso di pluralità di figli in situazione di disabilità grave.
In caso di frazionamento, come precisato dalla circ. Inps n. 64/2001, è necessaria l’effettiva ripresa del servizio.