Contrordine: le trascrizioni degli atti di nascita dei figli di coppie di donne sono illegittime. Lo ha dichiarato ieri la corte d’Appello di Milano, che ha accolto il ricorso della Procura contro i decreti del Tribunale che lo scorso 23 giugno aveva – al contrario – ritenuto valide le trascrizioni degli atti dei bambini di tre coppie di madri.
Per i giudici della sezione famiglia della corte d’Appello civile, la questione del riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali, concepiti all’estero con la procreazione assistita, «richiede l’intervento del legislatore».
A venire dichiarata illegittima è in particolare la «doppia maternità del bambino». Il caso delle trascrizioni dei riconoscimenti dei figli delle coppie omogenitoriali era tornato davanti ai giudici di Milano per le udienze in appello il 23 gennaio in seguito appunto al ricorso della Procura che contestava, norme alla mano, il via libera in primo grado. Il Tribunale aveva dichiarato illegittima la trascrizione dell’atto del figlio di una coppia di uomini, mentre aveva avallato le registrazioni all’anagrafe comunale delle tre coppie di madri. Su questi ultimi casi il pm Rossana Guareschi, con la supervisione dell’aggiunto Letizia Mannella e del procuratore Marcello Viola, aveva chiesto ai giudici di rettificare gli atti trascritti dal Comune di Milano là dove oltre alla madre biologica si indica anche quella «intenzionale».
Il pm ha citato tra l’altro una sentenza del 2019 della Corte costituzionale che «ha riaffermato il principio secondo cui “allo stato” nel nostro ordinamento è “escluso che genitori di un figlio possano essere due persone dello stesso sesso”».
Con la Procura si è schierato il ministero dell’Interno.
La corte d’Appello milanese (Fabio Laurenzi presidente, con i giudici Alessandra Arceri e Maria Vicidomini), spiega un comunicato, invoca «un articolato disegno normativo idoneo a declinare in modo corretto i diritti dei soggetti coinvolti nella vicenda procreativa umana medicalmente assistita, realizzando il bilanciamento di diritti di rango costituzionale che non devono venire a trovarsi in conflitto tra loro, ivi inclusi quelli del nascituro, soggetto capace di diritti, nel suo essere e nel suo divenire». Sottolineano ancora i giudici che «l’iscrizione sul Registro degli atti di nascita della doppia maternità del bambino» è soggetta «in qualunque tempo a rettificazione» che la priva di «efficacia giuridica». Comunque «resta fermo il riconoscimento del figlio da parte della madre partoriente», ossia biologica. La donna «non partoriente, che possieda i requisiti necessari», cioè la madre intenzionale, «ha accesso alla procedura di adozione in casi particolari (prevista dall’articolo 44 della legge 184 del 1983, ndr)». Il minore, per l’avvocato Michele Giarratano, legale di una delle coppie, «si vede cancellata con questa decisione una delle sue due madri».
La Corte aggiunge che se il legislatore «percorrerà la strada del riconoscimento giuridico» dei genitori non biologici dovrà valutare «se attribuire carattere di irrevocabilità alla scelta genitoriale della coppia omosessuale», poiché anche le coppie omogenitoriali si separano.
«Nel recente passato» infatti i giudici hanno dovuto decidere su ricorsi «diretti ad ottenere la cancellazione della genitorialità (sociale)» la separazione.