Irpef 2023, occhio alla rata di febbraio: quanto si verserà in più | I calcoli

Irpef 2023, occhio alla rata di febbraio: quanto si verserà in più | I calcoli

La seconda rata del secondo acconto dell’Irpef relativa all’anno 2023 sarà più cara della prima. Il 16 febbraio si pagherà il 4% in più di quanto versato il 16 gennaio. La cifra maggiorata del 4% sarà la stessa che verrà richiesta per tutti e quattro i mesi a venire (da febbraio a maggio compreso, sempre il 16 del mese).

La possibilità di alleggerire il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi vale “solo” per i soggetti titolari di partita Iva: è stata prevista dal decreto legge fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2024, che ha inserito, per il solo periodo di imposta 2023, una specifica possibilità di rateazione dell’importo delle imposte dovute per il secondo acconto, che sarebbe scaduto, in via ordinaria, lo scorso 30 novembre 2023.

Novità per (alcune) partite Iva

Si tratta di una novità che riguarda le persone fisiche titolari di partita Iva che nel corso del 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi sotto la soglia dei 170mila euro. Solo per loro si è aperta la possibilità di rateizzare, in cinque rate mensili l’importo del secondo acconto delle imposte sui redditi, scaduto lo scorso 30 novembre. In pratica, per il solo anno 2023 questi soggetti hanno la possibilità di versare in forma rateale l’importo delle imposte dovute in acconto per l’anno 2023 (a partire dal 16 gennaio 2024 per un versamento massimo di 5 rate di pari importo).

Rimangono escluse da questa disposizione le partite Iva individuali che hanno percepito ricavi o compensi superiori alla soglia, ma anche le persone fisiche soci di società o associazioni che tassano il reddito per trasparenza (ex art. 5, 115 o 116 del Tuir) ed anche tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche (come le società di persone, di capitali e gli enti commerciali e non commerciali). Insomma, a poter rateizzare sarà esclusivamente una platea ristretta di contribuenti. Per tutti i soggetti esclusi, quindi, è rimasto fermo l’obbligo di versare il secondo acconto delle imposte entro lo scorso 30 novembre.

Per i contributi previdenziali e assistenziali, invece, è rimasto fisso il termine ordinariamente previsto, cioè dello scorso 30 novembre 2023.

La soglia dei 170mila euro

Nel delimitare l’ambito di applicazione della misura, l’Agenzia delle Entrate precisa che possono usufruire della proroga le persone fisiche titolari di partita Iva che hanno dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170mila euro. In base al dettato normativo, sono esclusi sia i contribuenti non titolari di partita Iva sia i titolari di partita Iva diversi dalle persone fisiche come, per esempio, le società di capitali e gli enti non commerciali.

Per verificare il rispetto del “tetto”, fissato a 170mila euro, si deve far riferimento ai compensi (nonché ai ricavi di cui all’articolo 57 del Tuir), dichiarati per il 2022. Se il contribuente esercita più attività (con diversi codici Ateco), bisogna sommare i relativi ricavi e compensi; allo stesso modo nel caso della persona fisica che esercita sia un’attività di lavoro autonomo sia un’attività di impresa occorre sommare ricavi e compensi relativi ad entrambe. La circolare chiarisce infine che i contribuenti che non sono tenuti a presentare la dichiarazione Iva devono tenere in considerazione l’ammontare complessivo del fatturato 2022 (fatture e corrispettivi telematici).

Le imposte rateizzabili

Per quanto riguarda l’individuazione delle imposte che possono rientrare nell’ambito della rateazione rientrano “le imposte dovute derivanti dalla dichiarazione dei redditi“, ovvero:

  • l’Irpef;
  • Le imposte sostitutive dell’Irpef, che riguardano ad esempio:
  1. I contribuenti che adottano il regime di vantaggio (artt. 27 commi 1, 2 e 7 del D.L. n. 98/2011 e 1 commi 96 – 115 e 117 della Legge n. 244/2007);
  2. I contribuenti che adottano il regime forfettario (art. 1 commi 54 – 89 della Legge n. 190/2014);
  3. La cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi (art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011);
  4. L’Ivie (art. 19 commi 13-17 del D.L. n. 201/2011);
  • L’Ivafe (art. 19 commi 18-22 del D.L. n. 201/2011).

Si tratta, infatti, di tutti quei tributi che vengono liquidati attraverso la compilazione del modello Redditi PF.

Grafico

Leave a comment

Your email address will not be published.