Le ferie annuali sono sancite per legge e il fatto che, salvo alcune eccezioni, le norme impediscono espressamente di pagare quelle non godute è una forma di tutela del benessere dei lavoratori stessi.
Le leggi sono chiare ma concedono alcune deroghe delimitate perché, nelle intenzioni del legislatore, il riposo (e quindi la salute) del lavoratore viene prima della mera questione economica.
In casi specifici è possibile che il lavoratore riceva un’indennità o il pagamento di un periodo di ferie non godute e, prima di arrivare a illustrali, è opportuno riepilogare in modo breve come vengono calcolate e accumulate le ferie.
Il calcolo delle ferie
I contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono che i lavoratori dipendenti accumulino il diritto alle ferie durante i mesi di lavoro svolti lungo un anno solare. In termini numerici viene calcolato che, per ogni mese di lavoro, il dipendente accumula 14,44 ore di ferie (poco meno di due giornate lavorative).
La legge prevede che sia il datore di lavoro a decidere quando un dipendente può andare in ferie, lasciando una certa libertà al dipendente stesso affinché il periodo di riposo coincida con le sue necessità.
Il datore di lavoro può però essere categorico nell’imporre un determinato periodo di ferie al lavoratore, nella misura in cui quest’ultimo debba recuperare ferie non godute (ma anche per motivi di organizzazione interna all’azienda stessa).
Quando è possibile pagare ai dipendenti le ferie non godute
Il decreto legislativo 66/2003 stabilisce che le quattro settimane di ferie a cui il lavoratore ha diritto debbano essere sfruttate durante l’anno in cui sono maturate almeno in ragione di due settimane e che, le restanti due settimane, debbano essere consumate entro i 18 mesi seguenti. Parallelamente esclude il pagamento delle ferie, pure lasciando spazio ad alcune deroghe.
Deroghe che si applicano tanto ai lavoratori a tempo determinato quanto a quelli a tempo indeterminato e che si snodano attorno allo scioglimento del contratto di lavoro. In altre parole, se al momento della cessazione del rapporto professionale il lavoratore vanta delle ferie non godute, queste possono essergli riconosciute nella busta paga. Più nel dettaglio, è possibile che:
- il lavoratore con un contratto a tempo determinato della durata inferiore a un anno può decidere di non andare in ferie
- il lavoratore con contratto a tempo indeterminato che non ha usufruito di tutte le ferie al momento del termine del rapporto professionale ha il diritto alla monetizzazione dei giorni non goduti.
I contratti collettivi che prevedono più di quattro settimane di ferie prevedono che i dipendenti possano ottenere un’indennità a fronte dei giorni non goduti, relativamente soltanto ai giorni aggiuntivi.
Ne consegue che, in linea generale, il lavoratore possa ottenere la liquidazione delle ferie non godute soltanto se non c’è modo di recuperarle, proprio perché il contratto di lavoro che lo lega all’azienda è stato sciolto.
Come si calcola il pagamento delle ferie
Il calcolo è lineare ed è il prodotto dei giorni di ferie non goduti e la retribuzione giornaliera oppure oraria del dipendente.
Per fare un esempio, un lavoratore che al momento della cessazione degli effetti del contratto di lavoro avesse ancora 15 giorni di ferie da godere e la sua remunerazione fosse di 100 euro al giorno, la monetizzazione delle stesse sarebbe pari a 1.500 euro lordi. Una cifra sulla quale verranno applicati i contributi Inps e la tassazione secondo l’Irpef.
Il rischio di perdere le ferie non godute
Per quanto limitato è un rischio reale. Come scritto sopra, il lavoratore deve usufruire di due settimane di ferie nel corso dell’anno in cui queste vengono maturate e altre due settimane al più tardi entro i 18 mesi successivi.
L’azienda può imporre al lavoratore di usufruire delle ferie, può garantire un’adeguata indennità che diventerà effettiva al termine del contratto di lavoro oppure ampliare la finestra temporale entro la quale il lavoratore dovrà goderne.
Perdere il diritto alle ferie è quindi abbastanza raro, benché non del tutto impossibile.