Argomento complesso e controverso, il “dissenso alla lite” può essere fonte di contrasti tra amministratori e condòmini. Vediamo in cosa consiste e come può essere esercitato.
Cosa dice la legge
Con “dissenso alla lite” si definisce il diritto di un condòmino a non prendere parte a una causa in cui sia coinvolto il condominio; tale diritto è disciplinato dell’articolo 1132 del Codice civile, che fra l’altro recita: “Qualora l’assemblea dei condòmini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condòmino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza”.
Per comprendere meglio, partiamo dal presupposto che il dissenso può essere espresso solo nei confronti di quelle cause, attive o passive, cui il condominio abbia deciso di partecipare, a seguito di una delibera dell’assemblea: senza questa, i condòmini non hanno facoltà di esprimere il dissenso. Non è data quindi facoltà ai condòmini di esercitare il dissenso riguardo le liti che l’amministratore ha il dovere di promuovere o cui resistere, senza preventivo passaggio assembleare.
Non esiste invece il diritto di esprimere il dissenso per cause il cui esercizio rientri nei poteri e doveri dell’amministratore, come ad esempio il ricorso per decreto ingiuntivo contro condòmini morosi, in caso di impugnazione delle delibere, o ancora di ricorso d’urgenza per il passaggio delle consegne nei confronti dell’amministratore uscente.
Le formalità da adempiere
Affinché possa esprimere il proprio dissenso in modo valido, il condòmino presente in assemblea deve compiere due atti formali distinti: intanto votare no nel momento in cui ci si esprime sulla partecipazione o meno del condominio alla causa: deve quindi essere apertamente dissenziente nei riguardi della delibera. Il voto negativo è però solo la prima formalità, necessaria ma non sufficiente, per essere esclusi dalle eventuali conseguenze negative della causa; per essere legittimamente escluso, il condòmino che abbia espresso voto sfavorevole in assemblea ha poi l’obbligo di notificare all’amministratore, entro 30 giorni dalla data dell’assemblea, un atto scritto (è sufficiente una lettera raccomandata a.r.) con cui ribadisca il suo dissenso, la sua contrarietà alla causa e dunque la sua volontà di venire esonerato dalla partecipazione alle spese.
Nel caso di un condòmino assente durante l’assemblea che volesse dissentire dalla lite giudiziaria, questi dovrebbe solamente inviare all’amministratore la formale comunicazione scritta di dissenso entro 30 giorni dalla data in cui sia venuto a conoscenza della delibera.
Sconfitta del condominio
Il già citato articolo 1132 del Codice civile stabilisce che il condomino che abbia espresso il dissenso possa “separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza”. Quindi il condòmino dissenziente, in caso di soccombenza del condominio, non è tenuto a partecipare al pagamento delle spese processuali a favore del difensore del condominio e a quelle eventuali a favore della controparte liquidate, con la sentenza, dal giudice.
Attenzione: nel caso in cui oggetto del giudizio sia il pagamento di una spesa per un bene o un servizio fornito all’intero condominio, il dissenso alla lite non esonera il condòmino dissenziente dall’obbligo di contribuire con la propria quota al pagamento della spesa.
Vittoria del condominio
Sempre l’art. 1132, al secondo comma, stabilisce che, qualora l’esito della lite sia stato favorevole al condominio, il condòmino dissenziente “che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente”. In pratica, le condizioni che comportano il pagamento delle spese in quota parte per il condòmino dissenziente, in caso di condanna della parte avversa al pagamento delle spese sono due:
la prima nel caso in cui il condòmino dissenziente abbia tratto vantaggio dall’esito positivo, la seconda se le somme liquidate dal giudice a favore del condominio vincitore a carico della controparte soccombente non siano sufficienti a coprire le spese pagate dal condominio al proprio legale; in questo caso il condòmino dissenziente dovrà contribuire, secondo la propria quota, alle spese processuali per la sola parte non coperta da quanto recuperato dal soccombente.