Il mutuo è un contratto che viene trasferito agli eredi con l’apertura della successione, termine che rappresenta il concetto giuridico e legale secondo il quale il decesso di una persona comporta il trasferimento del suo patrimonio agli eredi.
La successione si apre al momento della morte di una persona nel luogo del suo ultimo domicilio, così come sancito dall’articolo 456 del Codice civile.
Parallelamente, il mutuo è a tutti gli effetti un contratto reale che comporta diversi obblighi, primo dei quali è la restituzione della somma di denaro ricevuta con gli interessi pattuiti.
Con la dipartita dell’intestatario del mutuo, il contratto entra di fatto nell’asse ereditario, ossia i beni, i diritti e le obbligazioni appartenenti al defunto.
La successione del contratto di mutuo
Poiché gli eredi accettando i lasciti del defunto sono tenuti al pagamento dei suoi debiti, sono anche obbligati a estinguere il mutuo versando i dovuti interessi.
Ognuno degli eredi subentra secondo le logiche che disciplinano le successioni e quindi ognuno pro quota, ovvero per la parte di eredità che gli spetta. Gli eredi hanno tuttavia modo di decidere se accettare o meno l’eredità percorrendo anche una terza via, quella denominata accettazione con diritto dell’inventario.
Si tratta di una modalità che consente all’erede di mantenere distinto il proprio patrimonio da quello del defunto, evitando così di trovarsi in condizione di sanare i debiti di quest’ultimo ricorrendo alle proprie disponibilità. Questo vale per ogni creditore del defunto che potrebbe rifarsi sul capitale degli eredi per rientrare di eventuali debiti del deceduto.
L’erede che non si avvale della facoltà di accettazione con diritto dell’inventario viene considerato con responsabilità illimitata. Vale quindi la pena prendersi il tempo per capire fino in fondo se accettare o meno l’eredità e valutare le conseguenze di ognuna di queste due decisioni.
La procedura e gli aspetti fiscali
Gli eredi che si accollano il mutuo lo fanno aderendo alla procedura descritta dall’articolo 1273 del Codice civile secondo la quale, nel caso di una successione, tutti gli eredi devono essere concordi nel rilevare il mutuo in vece del defunto. Laddove non si dovesse trovare una soluzione, la banca può persino intervenire per via esecutiva per reimpossessarsi dell’immobile.
Va anche detto che agli eredi che rilevano il mutuo vanno trasferite anche eventuali detrazioni relative agli interessi passivi, normalmente pari al 19% delle spese con un tetto di 4 mila euro.
Il caso dei coniugi cointestatari e dei minorenni
Se i coniugi sono entrambi intestatari del mutuo, il decesso di uno di questi tramanda l’onere del mutuo al coniuge superstite. Anche in questo caso sarebbe però opportuno seguire la procedura dell’accollo descritta dall’articolo 1273 del Codice civile, anche per evitare fraintendimenti con la banca.
La richiesta di successione della titolarità del mutuo può essere quindi effettuata sia dal coniuge superstite o, se non ce n’è uno, dagli eredi legittimi. Se tra questi ultimi figurano dei minorenni è opportuno il parere del giudice cautelare.